CAMBURSANO e SCILIPOTI. - 
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, al Ministro per i rapporti con le regioni.
- Per sapere - premesso che:
da secoli sul territorio nazionale italiano esistono le  minoranze linguistiche storiche citate all'articolo 2 della legge 15  dicembre 1999, n. 482;
gli idiomi parlati da tali minoranze linguistiche non sono  riconducibili alla lingua italiana o ai dialetti italoromanzi perché  essi, 
come nel caso degli arbëreshë (italo-albanesi: da qui in poi  dicasi solo arbëreshë), i Valser, i Grecanici, hanno antiche origini  riconducibili all'esterno del territorio nazionale italiano;
gli idiomi parlati dalle minoranze storiche citate all'articolo 2  della n. 482 del 1999) sono di forma arcaica, quindi diverse dal codice  linguistico attuale in uso nei territori d'origine: 
l'arbëreshë, per  esempio, che non si è evoluto con l'insieme delle altre forme  linguistiche regionali extranazionali a lui collegate;
la lingua arbëreshë, che erroneamente, e creando confusioni,  nella legge n. 482 del 1999 viene citata come «
albanese», differisce  dall'albanese d'Albania nelle preposizioni, nei gruppi consonantici,  nelle desinenze, nella forma piena dei verbi, nel tempo dei verbi, nella  fonetica, e in altro. Va dunque precisato che, l'erronea dicitura  «albanese» crea confusioni nell'individuazione della lingua oggetto di  tutela;
gli idiomi citati alla n. 482 del 1999, per la loro arcaicità,  nelle odierne lingue nazionali extranazionali non possono trovare la  loro presupposta lingua madre, ma in loro, trovare affinità come  varianti linguistiche regionali extranazionali;
facendo il caso dell'arbëreshë, esso non può trovare la sua  ipotetica lingua madre nell'albanese d'Albania ma, insieme ad esso, può  essere iscritto in una famiglia linguistica più ampia comprendenti altre  varianti linguistiche regionali extranazionali: queste lingue,  
l'arbëreshë, l'albanese d'Albania ed altre forme della stessa lingua  parlate in Kosovo, Grecia e Macedonia, possono trovare il loro sostrato  più antico, e quindi la loro ipotetica lingua madre, nello scomparso  illiro o tracio-illiro: così come insegnato da due insigni linguisti,  Ferdinand de Saussure in «Corso di linguistica generate» e da Merritt  Ruhlen in «L'origine delle lingue», le lingue possono trovare il loro  precursore in un sostrato più antico a loro e mai in qualcosa a loro  posteriore. Ora, l'albanese arcaico parlato in Italia, per la sua  antichità, non può trovare nel recente ed artificiale albanese standard  d'Albania codificato solo nel 1953 la sua lingua madre, ma solo essere  messo in relazione ad esso come ad un'altra variante linguistica  regionale;
i parlanti gli idiomi riferiti alle minoranze linguistiche  citate alla legge n. 482 del 1999 per gli sconvolgimenti geopolitici  avvenuti negli ultimi secoli, non possono più riferirsi ad un odierno  territorio d'origine che possa essere definito come loro madrepatria: è  il caso degli arbëreshë (italo-albanesi da secoli stanziati in Italia),  che in maggior parte sono provenienti dai territori originari della  Ciameria, della Morea, dell'Epiro e del Peloponneso. Questi nominati  territori sono attualmente parte integrante della Grecia, ergo, gli  italo-albanesi non possono riconoscersi nella limitata regione  dell'attuale Albania come nella loro madrepatria;
la Carta costituzionale, nei suoi principi fondamentali,  all'articolo 3 recita: «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e  sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, di  lingua» e all'articolo 6 si legge che: «la repubblica tutela con  apposite norme le minoranze linguistiche»;
la legge 15 dicembre 1999, n. 482 «Norme in materia di tutela  delle minoranze linguistiche storiche» all'articolo 2 recita: «In  attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i  princìpi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la  Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi,  catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il  francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano ed il  sardo»;
all'articolo 4 comma 1 recita: «Nelle scuole materne dei comuni  di cui all'articolo 3, l'educazione linguistica prevede, accanto all'uso  della lingua italiana, anche l'uso della lingua di minoranza per lo  svolgimento delle attività educative. Nelle scuole elementari e nelle  scuole secondarie di primo grado è previsto l'uso anche della lingua  della minoranza come strumento di insegnamento»;
al comma 2 recita: «...al fine di assicurare l'apprendimento  della lingua di minoranza,...»; al comma 5 recita: «Al momento della  prescrizione i genitori comunicano all'istituzione scolastica  interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell'insegnamento  della lingua di minoranza»;
la legge 15 dicembre 1999, n. 482 «Norme in materia di tutela  delle minoranze linguistiche storiche», all'articolo 2 recita: «...la  Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi...» e  che questo ingenera confusioni su quale lingua e cultura la Repubblica  intenda tutelare, se dunque intenda tutelare la lingua di minoranza  nelle sue forme e la cultura riferita alte popolazioni che da secoli  hanno contribuito alla formazione dell'attuale contesto italiano e  quindi popolazioni storiche stanziate sul territorio nazionale italiano,  oppure, se la tutela delle lingue di minoranza vada riferita alle  lingue straniere in uso nelle attuati nazioni d'Albania, di Croazia, di  Grecia e altro;
la stessa legge agli articoli 7, comma 2 e 3, all'articolo 8,  comma 1, all'articolo 9, commi 1 e 3, e agli articoli seguenti, sempre  in modo generico parla di «...lingua ammessa a tutela...» senza  ulteriormente specificare se la lingua sia riferita al codice  linguistico parlato dalle popolazioni di minoranza linguistica di  riferimento, oppure, se la tutela sia riferita alle lingue nazionali di  paesi esteri come l'Albania, la Croazia, la Grecia;
come evidenziato sopra, il generico nome usato nell'articolo 2  della citata legge n. 482 del 1999 «...albanese, croato, greco, ...» per  la lingua posta a tutela, senza ulteriori specificazioni, genera  confusione sulla corretta interpretazione da attribuire ad essa e che  l'errata interpretazione, che ad una superficiale analisi, potrà  sembrare pura disquisizione linguistica, se non urgentemente corretta, -  oltre all'evidente guasto apportato ad un patrimonio linguistico da  tutelare -, si presta, e potrà prestarsi ad un indebito uso dei fondi  destinati alla tutela delle minoranze linguistiche storiche d'Italia -:
se non ritengano utile ed opportuno promuovere una disposizione  di interpretazione autentica della legge n. 482 del 15 dicembre 1999, in  materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche d'Italia;
se risulti che i fondi destinati dalla legge n. 482 del 1999  siano stati usati erroneamente per la promozione di lingue straniere e  non dunque per la promozione delle lingue di minoranza nella varie  espressioni in uso nelle minoranze linguistiche storiche d'Italia.  (4-05982)
l'articolo lo trovate qui
http://banchedati.camera.it/sindacatoispettivo_16/showXhtml.Asp?idAtto=21530&stile=6&highLight=1
------------------------
fonte 
http://serbia-italia.blogspot.com/2011/08/domenico-scilipoti-ha-origini-albanesi.html